Le presenti informazioni di sintesi offrono una panoramica della modalità di gestione dei reclami da parte di Alkemia SGR S.p.A.
L’obiettivo della Società consiste nel risolvere i reclami in modo efficiente, efficace e professionale.
Le ricordiamo che la formulazione di un Reclamo può avvenire:
- in caso di insoddisfazione riguardo il servizio di gestione collettiva e/o d’investimento prestato da Alkemia SGR S.p.A.;
- a fronte di un comportamento di dipendenti/collaboratori esterni o di un’omissione o di un danno/disagio subito cui segue un’eventuale richiesta risarcitoria;
- per difetti dei sistemi informatici, ivi compresi i siti web e le applicazioni mobili, in termini di accessibilità.
Il reclamo deve riportare:
- i dati identificativi del reclamante (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo) e dell’eventuale soggetto delegato alla presentazione del reclamo (in quest’ultimo caso, il reclamo deve recare in allegato una copia della delega o procura conferita);
- I documenti identificativi del reclamante e dell’eventuale soggetto delegato alla presentazione del reclamo;
- le motivazioni del reclamo medesimo;
- la sottoscrizione del reclamante o del delegato.
Come inoltrare reclamo alla SGR
Invia un Reclamo tramite:
- per posta o a mano presso Alkemia SGR S.p.A. – Segreteria – Piazza Cavour 4 – 35122 Padova;
- tramite PEC, all’indirizzo alkemia@pec.alkemiacapital.it (allegando copia del documento di identità in formato pdf);
Alkemia SGR risponderà per iscritto sollecitamente e comunque entro 60 giorni.
Ricorsi
Nel caso in cui non si ritenga soddisfatto/a delle risposte fornite dalla SGR o non abbia ricevuto risposta, le ricordiamo che in base alla vigente normativa ha la possibilità di rivolgerti ai seguenti organismi:
Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)
Organismo istituito presso la Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 116 del 19 maggio 2016, che si occupa delle controversie fra investitori al dettaglio e intermediari inerenti a servizi e attività d’investimento, in particolare in merito all’osservanza da parte della SGR degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza che la normativa pone a loro carico quando prestano il servizio di gestione collettiva del risparmio.
È possibile rivolgersi all’ACF per controversie che implicano la richiesta di somme di denaro inferiori a cinquecentomila euro e se sugli stessi fatti oggetto di ricorso non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziarie delle controversie o sia stato preventivamente presentato un reclamo all’intermediario che ha risposto in maniera insoddisfacente oppure non ha risposto affatto nei 60 giorni successivi alla presentazione.
Il diritto di ricorrere all”Arbitro non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.
La presentazione del ricorso avviene online, attraverso il sito web dell’ACF (www.acf.consob.it), a cui la Società ha aderito tramite l’Associazione di categoria Assogestioni; occorre registrarsi sul sito e, ottenute le credenziali, accedere all’area riservata e proporre il ricorso. Per ulteriori informazioni si rinvia al sito www.acf.consob.it.
Prima di agire in giudizio, ti segnaliamo che è obbligatorio tentare di raggiungere un accordo spontaneo ed esperire il «tentativo di mediazione» per il tramite del sopracitato ACF. Ricordiamo infine che, ai fini dell’espletamento del tentativo di mediazione obbligatoria, è possibile rivolgersi anche ad altri Organismi di mediazione iscritti nell’apposito Registro del Ministero della Giustizia. L’elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it.
Online Dispute Resolution – ODR
In attuazione del Regolamento UE n. 524/2013 del 21 maggio 2013, è operativa la piattaforma creata dall’Unione Europa per la risoluzione extragiudiziale delle controversie relative a prodotti o servizi venduti online (Online Dispute Resolution – ODR) di cui di seguito si riporta il link.